PREMESSA

Considerato che ogni animale ha dei diritti;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;

Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

Considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano; Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;

Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

SI PROCLAMA:

ART. 1 b: Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
  Ogni animale ha diritto al rispetto.
ART. 2 b: L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
ART. 2 c: Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
ART. 3 a: Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
ART. 3 b: Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.
ART. 4 a: Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.
ART. 4 b: Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
ART. 5 a: Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
ART. 5 b: Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
ART. 6 a: Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita'.
ART. 6 b: L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
ART. 7: Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
ART. 8 a: La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione.
ART. 8 b: Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
ART. 9: Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.
ART. 10 a: Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo;
ART. 10 b: Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
ART. 11: Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
ART. 12a : Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
ART. 12b : L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
ART. 13a : L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
ART. 13b : Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
ART. 14 a: Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
ART. 14 b: I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.