Dimensione Animale Rho Onlus

STATUTO

( come inserito nell'atto pubblico di costituzione del 8 Marzo 2000 )

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E’ costituita a tempo indeterminato con sede a Rho (MI), l’associazione senza scopo di lucro denominata “DIMENSIONE ANIMALE RHO”.
Essa si propone di tutelare e salvaguardare l’ambiente animale e vegetale.

ART. 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a) propaganda la divulgazione dei propri ideali, nei limiti delle proprie possibilità ed assiste i suoi associati in tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.
b) organizza direttamente manifestazioni nel pieno rispetto di tutti i regolamenti.

SOCI

ART. 3

Possono essere soci di “DIMENSIONE ANIMALE RHO” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse alla tutela degli animali e dell’ambiente, la cui domanda di associazione sia stata accettata dal consiglio.

ART. 4

I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori e onorari.
Soci ordinari e sostenitori : i loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Soci onorari : sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze ed in particolare coloro che in passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e la nomina è ratificata dall’Assemblea. Costituiscono il Comitato d’onore, il cui Presidente, scelto fra i suoi membri ed eletto per la durata di tre anni, può partecipare quale uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferire al Comitato. I soci onorari hanno diritto di voto e di far parte delle cariche elettive pur non essendo tenuti al pagamento della quota associativa.
Consiglieri, Sindaci e Probiviri non possono assumere la carica di Presidente del Comitato d’Onore.

ART. 5

Coloro che chiedono di entrare a far parte dell’Associazione si impegnano ad accettare le norme dello Statuto sociale, del Regolamento interno e le discipline relative, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.

ART. 6

L’iscrizione nel libro dei Soci seguirà senza ritardo all’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Essa verrà automaticamente rinnovata ogni anno, obbligando i soci al pagamento della relativa quota annuale, salvo sia fatto pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre un formale atto di dimissioni.

ART. 7

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 6;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 31 Marzo di ogni anno;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di espulsione può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione. In tale comunicazione deve essere precisata la facoltà dell’appello al Collegio dei Probiviri. Il giudizio dei Probiviri è Definitivo. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni economici assunti.

ART. 8

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ART. 9

Tutti i soci aderenti all’Associazione prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

ORGANI SOCIALI

ART. 10

Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo, composto dai consiglieri eletti;
c) il Presidente;

d) il Comitato dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacato o dei Revisori dei conti
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono elettive; gli eletti prestano la loro opera a favore dell’Associazione a titolo assolutamente volontario e gratuito.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 11

l’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione;
b) sull’elezione delle cariche sociali, effettive e supplenti;

c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
e) sulle misure delle quote associative per ciascuna delle categorie previste dall’art. 4
f) su ogni alto argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale.

ART. 12

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di Marzo, per l’approvazione del programma di attività dell’anno corrente. In via straordinaria dovrà essere convocata in qualunque momento allorché il Consiglio lo riterrà necessario, ovvero, allorché il Collegio Sindacale o un decimo dei voti aventi diritto al voto ne facciano richiesta diretta al Presidente. La convocazione è comunicata dal Presidente con l’invio per posta ai soci dell’invito a parteciparvi. L’invito dovrà essere spedito almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la convocazione e dovrà indicare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’orario della riunione. In seconda convocazione l’Assemblea si intende fissata il giorno successivo a quello della prima convocazione, fermo restando ora, luogo ed ordine del giorno indicati per la prima convocazione.

ART. 13

L’Assemblea è costituita dai soli soci in regola con il versamento della quota sociale. In prima convocazione sarà validamente costituita allorché risulterà presente, personalmente o per voto inviato per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 14

L’Assemblea dei soci è presieduta da un socio avente diritto di voto scelto dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare il numero e la validità dei voti e, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano versato, almeno 30 giorni prima del giorno della riunione assembleare, la quota associativa per l’anno in corso. Ciascun socio, sia ordinario, sostenitore od onorario, ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse più di due deleghe. L’Assemblea dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità, il voto del Presidente diviene l’elemento determinante della decisione. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Il Regolamento Interno è approvato e modificato dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei presenti.

CONSIGLIO

ART. 15

Il Consiglio è composto da un numero variabile, purché dispari, di Consiglieri, compreso tra tre e sette; l’Assemblea determina il numero dei Consiglieri. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due mandati consecutivi. Il Presidente può ricoprire tale carica unicamente per un mandato e venire rieletto quale Presidente solamente dopo altri due mandati. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. Essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi alla convocazione dei soci per le nuove elezioni del Consiglio. Tale Consiglio rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio precedentemente decaduto.

ART. 16

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; fra l’altro, è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea il rendiconto finanziario e quello dell’attività svolta; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, qualora altri soci esprimessero parere sfavorevole; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli ffici qualora questi siano stati costituiti; nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e la remunerazione.

ART. 17

Il Consiglio eletto provvede alla nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti, di un Segretario e di un Cassiere; quando il Consiglio si compone di tre membri provvederà alla nomina del Presidente, di un solo Vicepresidente e di un solo Segretario – Cassiere. Quando il Consiglio si compone di più di cinque membri, il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Cassiere fanno parte della Giunta Esecutiva che metterà in atto le decisioni del Consiglio, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali di comprovata urgenza,delibererà con i poteri del Consiglio salvo sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni alla prima riunione del Consiglio.

ART. 18

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione e dovranno indicare l’ordine del giorno, la data, la località e l’ora della riunione.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età ovvero da quello dei due presente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive verranno dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statuarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età ovvero da quello dei due presente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni e dai valori che comunque diventano proprietà dell’associazione;
b) dalle somme accantonate;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo;

ART. 21

L’esercizio finanziario ha la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi

ART. 22

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre sezioni appartenenti all’Associazione oppure, in seconda istanza, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto indicato dall’Assemblea dei soci che ha deliberato lo scioglimento o, altrimenti, secondo quanto stabilito dall’art. 21 C.C. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 23

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci che durano in carica tra anni e possono essere rieletti. L’Assemblea dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

ART. 24

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque che con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata dal Collegio dei Probiviri a maggioranza e con la presenza dei tre membri effettivi. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alle riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo s arà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina effettiva. Le denunce a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, assegnandoli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni, dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il soci dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’esecuzione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particol are gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento al Consiglio che, sentito l’interessato, si pronuncerà in merito alla richiesta di espulsione.

NORMA DI RINVIO

ART. 25

Per quanto non disposto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia del codice civile e della vigente legislazione.